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Legge 11/01/2001 n. 7b) cinque rappresentanti designati dall’Associazione degli enti fieristici italiani; c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e del commercio con l’estero; d) un rappresentante designato dall’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); e) un rappresentante designato dall’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE); f) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dell’industria e dell’artigianato e del settore della distribuzione; g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. h) un rappresentante designato dall’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT). 3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente. Sia i componenti effettivi che i supplenti svolgono la loro attività a titolo gratuito. 4. Il Comitato esprime parere obbligatorio: a) sull’idoneità dei quartieri fieristici che ospitano le manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti; b) sulla formazione del calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini; c) sul regolamento di cui all’articolo 8 e sulle sue successive modificazioni. 5. Il Comitato coadiuva il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato nell’attività di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale. Art. 8. (Regolamento di attuazione) 1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all’articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottare con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della prio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 4, i requisiti per l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il relativo procedimento; b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale; c) a definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, ai fini di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2. 2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono fissati: a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonchè a disciplinare eventuali deroghe; b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell’ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonchè a disciplinare eventuali deroghe. 3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo sistema unitario di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei soggetti organizzatori. Art. 9. (Quartieri fieristici) 1. Le regioni definiscono i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni di livello regionale e locale e certificano la rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti. 2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato attribuisce la qualifica di «internazionale» ai quartieri fieristici per i quali ne sia fatta richiesta, previa verifica della rispondenza ai requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c). 3. In sede di prima applicazione nonchè in caso di revisione dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato definisce i termini entro i quali i quartieri fieristici devono essere adeguati per il mantenimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale. Art. 10. (Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti) 1. Ai fini di quanto previsto al comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuità operativa attività di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli enti fieristici. L’istanza deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell’elenco si considerano iscritti d’ufficio gli enti fieristici dotati di personalità giuridica. 2. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici iscritti nell’elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione anche in società per azioni, tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle società per azioni possono prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione. 3. Il progetto di trasformazione, redatto dall’ente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il patrimonio dell’ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una società per azioni il progetto dovrà identificare anche: a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all’attività dell’ente, da conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e di società od enti privati; b) la ripartizione del capitale sociale. 4. L’atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 del codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 3, lettera a). 5. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3. 6. Per gli atti di trasformazione in società per azioni o di conferimento a società per azioni dei beni patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della trasformazione e del conferimento. Detto valore può, a scelta del contri- sformazione e del conferimento. Detto valore può, a scelta del contribuente da effettuare nell’atto di trasformazione o di conferimento, essere elevato fino all’importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell’atto di trasformazione e conferimento. 7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli atti perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nonchè agli atti relativi ad enti già trasformati in fondazione che conferiscono entro il suddetto termine beni patrimoniali a società per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell’ente medesimo. Art. 11. (Norme per la trasparenza nella gestione degli enti fieristici) 1. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), che svolgano anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività. Art. 12. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, l’autorità competente per l’autorizzazione della manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l’apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente competente affinchè disponga l’esecuzione coattiva. L’autorità competente dispone altresì nei confronti dei soggetti responsabili l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire centomila per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonchè l’interdizione dalla possibilità di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di «fiera internazionale», «fiera nazionale» o «fiera regionale», ovvero di «quartiere fieristico internazionale», l’amministrazione competente per l’attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonchè l’interdizione per i medesimi soggetti dalla possibilità di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 8, in ordine al controllo e alla certificazione dei dati, nonchè alla correttezza e veridicità dell’informazione e della pubblicità verso gli utenti, la regione applica nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l’1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione. Art. 13. (Disposizioni transitorie e finali) 1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge. 2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge. 3. I procedimenti concernenti l’autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni fieristiche, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda. |
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